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SPANDIM. LIQUAMI » dott. Raffaele Starace, agronomo

Lasciate perdere se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto...    ...tenete d'occhio la bottiglia. 



  nota ARPAC 30391 del 30.09.2016  

Spandimento liquami  - chiarimenti

Perché il comune ha notificato alle aziende zootecniche la nota 30391/16 inviata dall’arpac E COSA VUOLE…

 

A seguito di alcune richieste di chiarimenti avanzate alla Regione Campania da alcune aziende agricole su:

- casistica ed esenzioni dal presentare l’istanza

- obbligo di registrare gli smaltimenti sul registro dei liquami

 

L’ARPAC (Azienda Regionale Protezione Ambiante) ha dato le spiegazioni richieste.

 

Che significa la raccomandata mandata da comune e cosa si deve fare.

 

 

CASISTICA nostre zone (ZNVN non vulnerabili ai nitrati: ZO Zone Ordinarie)

 

fino a 3000 kg di azoto all’anno, circa 36 vacche

- si è esentati dalla presentazione dell’LZ

- occorre inviare al comune una comunicazione di esonero ove si dettaglia la consistenza allevamenti, dati relativi allo stoccaggio dei materiali palabili (letame) e materiali non palabili (liquami), dati relativi alla concimaia ecc:..  e si spiega perché si è in regime di esonero da comunicazione

- occorre DDT documento di trasporto liquami

- occorre trasmettere il registro dei liquami al comune, farselo vidimare e compilarlo

- occorre DDT documento di trasporto

- non occorre il PUA (Piano di utilizzazione Agronomica)

 

DA 3000 A 6000 kg di azoto all’anno, oltre 36 vacche

- occorre presentare la comunicazione (semplificata)

- occorre trasmettere il registro dei liquami al comune, farselo vidimare e compilarlo

- occorre DDT documento di trasporto

- non occorre il PUA (Piano di utilizzazione Agronomica)

 

In soldoni, siccome tutte le autorizzazioni hanno una validità di 5 anni, occorre guardare il protocollo di consegna dell’autorizzazione posseduta e se scaduta, BISOGNA ripresentare TUTTO secondo la normativa vigente facendo tesoro dei chiarimenti ARPAC che la squisita Rosaria Savarese si è pregiata di mandare a tutti per evitare problemi.

 

Ce ne fossero di funzionari come la sig. Rosaria Savarese    






Le aziende zootecniche che non hanno ancora presentato la comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e le aziende zootecniche la cui comunicazione è in scadenza (si ricorda che la validità della comunicazione è di 5 anni, fermo restando l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione sopravvenuta), dovranno comunicare l'attività di spandimento degli effluenti prodotti negli allevamenti esclusivamente sulla base del nuovo modello, stesso dicasi per le autorizzazioni "scadute":

In conformità a quanto disposto dalla Disciplina di cui alla DGR 771/2012 (pubblicata sul BURC n. 80 del 31.12.2012) è stato approvato:

  • il nuovo Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  • il Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue;
  •  il Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica dei materiali assimilati agli effluenti zootecnici ai sensi dell'art. 2, comma h della Disciplina tecnica regionale, provenienti da impianti di trattamento;
  • Il Registro delle utilizzazioni agronomiche degli effluenti di allevamento e/o dei materiali assimilati e/o delle acque reflue;
  • La tabella relativa ai coefficienti di azoto contenuti negli effluenti.


Registro delle utilizzazioni

Il titolare della comunicazione deve detenere il "Registro delle utilizzazioni", composto da fogli numerati, datato e vidimato dagli uffici regionali competenti, o dalle Organizzazioni Professionali agricole, o dagli Ordini, o dai Collegi professionali, o dai Comuni.
Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda al di fuori della viabilità aziendale è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto, di cui all'art. 23 della disciplina tecnica, cui l'uscita stessa si riferisce.
La compilazione del Registro deve essere effettuata entro e non oltre i 15 giorni da ciascun uscita.


Piano di Utilizzazione Agronomica

Alcune tipologie di aziende zootecniche sono tenute all'elaborazione del PUA. che ha lo scopo di fornire in via preventiva modalità e quantità di effluenti zootecnici e materiali assimilati, dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica, sulla base delle esigenze nutritive delle colture e nel rispetto dei limiti di azoto che è possibile apportare con gli effluenti in Zona Ordinaria (ZO) e in Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN).

Gli adempimenti tecnici e amministrativi delle suddette aziende sono contenuti nell'Allegato tecnico nell'apposito paragrafo 4.
Fermo restando tutto quanto previsto nell'Allegato tecnico, si evidenzia che:
- Il PUA è presentato congiuntamente alla Comunicazione e pertanto ha una validità di cinque anni. Eventuali variazioni nelle superfici e nelle quantità di effluente utilizzate comportano un aggiornamento sia della Comunicazione che del PUA.
- I terreni oggetto di spandimento degli effluenti indicati nel PUA sono desunti dalla Comunicazione e coincidono con quanto indicato nel relativo Quadro C e Quadro D.

- Le quantità di azoto zootecnico utilizzate nel PUA sono desunte dalla Comunicazione e coincidono con quanto riportato nel quadro G (Sezione G1, G2, G3).
- Le colture oggetto di fertilizzazione azotata sono desunte, ove possibile, dal fascicolo aziendale o possono essere specificate dal titolare della Comunicazione.


Calcolo azoto, liquami e letami prodotti da allevamento

In base alla normativa ultima DRD n. 160 del 22.04.2013 del Settore SIRCA, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 29 aprile 2013, è stato approvato l'Allegato tecnico alla "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione  agronomica degli effluenti di allevamento e  delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari", in attuazione  dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".


In pratica esiste un livello soglia (3000kg di azoto all’anno) per cui chi è al di sotto ricade in regime di esenzione.

 

In particolare per essere in regola con la normativa 2 casi

 

1° CASO: Produzione di azoto minore di 3000kg/anno

a)      Occorre che l’azienda dimostri al Comune (unico referente), che il suo allevamento produce una quantità di azoto al campo minore di 3000kg annui, con un calcolo a firma di un tecnico agrario

b)      Deve essere, comunque, predisposto il registro dei liquami che va fatto vidimare al Comune e, successivamente, vi si devono registrare tutti gli spandimenti

 

2° CASO: Produzione di azoto maggiore di 3000kg/anno

c)       Occorre che l’azienda effettui al Comune (unico referente), la comunicazione di spandimento con calcolo azoto, letami, liquami ed UBA (Unità Bovino Adulto) a firma di un tecnico agrario

d)      Deve essere, comunque, predisposto il registro dei liquami che va fatto vidimare al Comune e, successivamente, vi si devono registrare tutti gli spandimenti




il regime di esonero non significa, che non s'ha da fare nulla... ...occorre:

1) determinare il quantitativo di azoto relativo all'allevamento ed a tutti gli animali presenti per sapere se si è in esonero, in regime semplificato, completo o regime com
pleto con PUA ;

2) per correttezza, andrebbe comunicato e dimostrato al comune del perchè si ricade in esonero (se si producono meno di 3000 kg di azoto all'anno, si è in regime di esonero. teoricamente non andrebbe fatto nulla. Buona prassi è, invece, fare una comunicazione ove si dimostri con calcoli perchè si è in regime di esonero, ed inviarla al comune;

3) va posseduta la concimaia e verificato se è adeguata alle produzioni palabili;

4) vanno verificati i volumi per lo stoccaggio dei materiali non palabili,;

5) va vidimato, tenuto e compilato il registro delle utilizzazioni dei reflui zootecnici.



Normativa nazionale

icona di acrobat DM del 7 aprile 2006